comma 1: Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di accertamento delle frequenza per i corsi di studio o per le singole attività formative per le quali è richiesto l'obbligo di frequenza.
comma 2: Nei corsi di studio, che prevedono la frequenza obbligatoria, al termine di ciascuna attività formativa il docente responsabile è tenuto a comunicare all’Ufficio competente, sulla base degli elenchi forniti, i dati relativi alla frequenza attraverso la trasmissione allo stesso dell’elenco degli iscritti che non hanno raggiunto la percentuale di frequenza prevista dall’ordinamento del corso. La mancata comunicazione equivale ad attestazione di acquisizione della frequenza per tutti gli studenti iscritti all’anno di corso per il quale viene erogato l’insegnamento. La stessa procedura è prevista anche nel caso di singola attività formativa con frequenza obbligatoria.
Art. 28. Deontologia studentesca 1. Lo studente iscritto all’Università ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente a tutte le attività formative previste dal Corso di studio cui è iscritto secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del corso di studio.
I Corsi di laurea offerti dall'Ateneo di Padova prevedono l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti e le studentesse che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso (Regolamento didattico, titolo 2, art 7, comma 2).
N.B. L’esistenza del regime “studente lavoratore” consente di gestire gli studi secondo tempi personalizzati. L’argomento del lavoro non è pertanto motivo per richiedere sgravi di programmi e requisiti alle prove d’esame. Lo/a studente/ssa lavoratore/trice è tenut/a a presentare la totalità dei programmi previsti dagli insegnamenti in piano.