Regolamento didattico
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GESTIONE DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Regolamento didattico
Titolo I
Finalità e ordinamento didattico
Art. 1 – Finalità
1. Il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari afferisce alla classe 5/S Archivistica e biblioteconomia. Il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari si svolge nella Facoltà di lettere e filosofia.
2. L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in:
http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68441
3. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico di Ateneo, disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.
Art. 2 – Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente e congruente per contenuti formativi con tale laurea specialistica (a titolo indicativo le lauree delle classi 38- Storia; 43- Beni culturali; 31- Scienze giuridiche; 19- Governo delle amministrazioni).
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a. il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari;
b. un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD:M-STO/08 –Archivistica e bibliografia, M-STO/09 – Paleografia e diplomatica.
Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.
Sono integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti dallo studente nel corso della laurea triennale in Storia (classe 38), curriculum in Scienze della documentazione storica dell’Ateneo patavino. I CFU acquisiti nel corso di altre lauree triennali, conseguite a Padova o in altri Atenei, saranno valutati e riconosciuti dal Consiglio di corso di studio tenendo conto dell’ordinamento didattico della laurea triennale in Storia (classe 38), curriculum in Scienze della documentazione storica dell’Università di Padova.
Lo studente può iscriversi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari anche se ha debiti formativi.
Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari anche studenti in possesso di laurea quadriennale ritenuta idonea dal Consiglio di corso di studio, che provvederà a riconoscere i CFU già acquisiti dallo studente, in quanto previsti nell’ordinamento didattico del corso di laurea in Storia, curriculum Scienze della documentazione storica e di quello del Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari.
3. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami previsti dal piano didattico.
Art. 3 – Iscrizione
1. La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.
Art. 4 – Organizzazione didattica
1. Il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari è organizzato in unico curriculum.
2. Le attività didattiche previste per il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna unità didattica e le eventuali propedeuticità sono definiti nell’allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento
3. L’anno accademico è suddiviso in due periodi didattici denominati semestri.
4. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di studio con l’inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.
Art. 5 – Accertamenti ed esami
1. Per ciascuna attività didattica indicata nell’allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso: il voto è espresso in trentesimi e può essere aggiunta la lode. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività didattica in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in esami orali, compiti scritti, relazioni scritte e orali sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche. Le modalità dell’accertamento e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono indicate ogni anno accademico dal docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di corso di laurea prima dell’inizio dell’a. acc.
3. Per gli insegnamenti impartiti all’interno dei SSD M-STO/06, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, IUS/10, SECS-P/12 l’accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi più eventuale lode, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi, oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.
5. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, svolte fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di corso di studio delibera in merito al riconoscimento dei CFU per ciascuna delle categorie di attività, tenendo conto volta per volta dell’effettivo impegno dello studente coerentemente con l’indirizzo formativo.
6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di corso di studio dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti disciplinari e deciderà in merito all’attribuzione del voto e al riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti.
Art. 6 – Prova finale
1. La prova finale consisterà nella preparazione di una dissertazione scritta o di un prodotto multimediale accompagnato da una relazione scritta, che potrà essere la realizzazione in forma scritta o su supporto informatico di uno strumento comunemente prodotto da chi lavora nel settore specifico oppure la redazione, sempre in forma scritta o su supporto informatico, di un progetto concreto relativo alla gestione di beni archivistici e/o librari. La dissertazione o la relazione potranno essere redatte anche in una lingua straniera preventivamente concordata.
2. La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. Il prodotto multimediale dovrà essere presentato in un esemplare, accompagnato da una relazione in cinque copie, presso la Segreteria didattica del Corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione o il prodotto multimediale dovranno essere approvati preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua firma.
3. La dissertazione o il prodotto multimediale saranno oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà di lettere e filosofia, che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di studio, e composta da cinque Docenti.
Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica
1. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell’art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.
Titolo II
Norme di funzionamento
Art. 7 – Obblighi di frequenza
1. L’iscrizione al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari comporta l’obbligo della frequenza per almeno il 75% delle attività previste.
2. Gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno chiedere la dispensa agli obblighi indicati nel comma precedente al Consiglio di Corso di studio, il quale valuterà le singole posizioni sulla base del Regolamento didattico di Ateno riguardo la qualifica di studente a tempo parziale. La dispensa non potrà essere concessa per le attività di laboratorio e per il tirocinio, a meno che lo studente non lavori in enti che consentano di effettuare in loco il tirocinio.
Art. 8 – Piani di studio
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegato 1) non è tenuto a presentare il piano di studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il piano di studio secondo la normativa vigente. Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio, previo esame da parte della Commissione per i piani di studio.
Art. 9 – Tutorato
1. Il Consiglio di corso di studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di studio e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.
Art. 10 – Valutazione dell'attività didattica.
1. La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
Art. 11 – Valutazione del carico didattico
1. Il Consiglio di corso di studio, previo parere della Commissione paritetica del Consiglio di corso di studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.
Titolo III
Norme finali e transitorie
Art. 12 – Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di corso di studio.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.