Regolamento didattico
CORSO DI LAUREA IN CULTURA E TECNOLOGIA DELLA MODA
REGOLAMENTO DIDATTICO
TITOLO I
Finalità e ordinamento didattico
Art. 1. Finalità
1. Il corso di laurea in Cultura e tecnologia della moda afferisce alla classe XXIII , Scienze e tecnologie delle arti, del design, della moda, della musica e dello spettacolo
2. Il corso di Laurea in Cultura e tecnologia della moda si svolge nella Facoltà di Lettere e, per le attività tecniche e di laboratorio, presso l’Istituto E. Usuelli Ruzza con sezione associata T. Pendola.
3 L’ordinamento didattico con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in
http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68417"
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico d’Ateneo (RDA) ed il Regolamento di facoltà (Rd.F), disciplina l’organizzazione didattica del corso di studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.
Art. 2 Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Cultura e Tecnologia della Moda devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente
2. Per l’ammissione al corso di laurea gli studenti devono superare un test di ammissione le cui date saranno comunicate in tempo debito.
Art. 3. Organizzazione didattica
1. Il Corso di laurea in Cultura e tecnologia della Moda è organizzato in un unico curriculum
2. Le attività didattiche previste per il Corso di laurea in Cultura e tecnologia della Moda, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i loro specifici obiettivi formativi, i Crediti Formativi Universitari assegnati a ciascuna attività didattica e le eventuali propedeuticità sono definiti nell’allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento;
3. L’anno accademico è diviso in semestri
4. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f dell’art. 11è del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.
Art. 4 Accertamenti
1. Per ciascuna attività didattica indicata nell’Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività didattica in oggetto.
Art. 4 Prova finale
1. L’accertamento finale consiste nella presentazione (in cinque copie) di una memoria o di una relazione che consti al massimo di 80.000 caratteri. In alternativa il candidato potrà produrre un progetto o un elaborato multimediale, purché completato da una relazione scritta. La prova finale è valutata da una commissione di cinque membri con un punteggio da 0 a 5 su 110 che va a sommarsi alla media del curriculum.
2. La possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere è indicata ogni anno accademico dal docente responsabile dell’attività formativa e approvata dal CCL prima dell’inizio di ogni anno accademico.
Art. 5 Conseguimento della laurea
Il voto finale è costituito dal voto medio degli esami espresso in centodecimi, più punteggio conseguito nella prova finale.
TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO
Art. 6 Obblighi di frequenza
1. La partecipazione a lezioni, seminari, laboratori e altre attività applicative comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% del tempo previsto
2. Gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno chiedere dispensa dalla frequenza al consiglio di Corso di laurea, il quale valuterà i singoli casi sulla base di criteri prestabiliti.
Art. 7 Passaggi da altri corsi di studio
Per i passaggi da altri corsi di studio, altre sedi o università straniere, l’eventuale riconoscimento di crediti sarà valutato da una commissione appositamente nominata dal CCL.
Art. 8 Tutorato
Il CCL organizza l’attività di tutorato in conformità al Regolamento d’Ateneo per il tutorato.
Art.9 Valutazione dell’attività didattica
L’attività didattica è valutata dal Nucleo tecnico di valutazione d’Ateneo.
Art.10 Valutazione del carico didattico
Il consiglio del corso di studio, previo parere della commissione paritetica, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste dal regolamento didattico.
TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.11 Modifiche al regolamento
Le modifiche al presente regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL.
Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al regolamento d’Ateneo o al Regolamento di facoltà o di altre nuove disposizion in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all’integrazione del presente regolamento.