CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI

 

REGOLAMENTO DIDATTICO

 

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità

1.                  Il Corso di Laurea specialistica (CLS) in Musicologia e beni musicali afferisce alla Classe 51/S in Musicologia e beni musicali.

2.                  Il CLS in Musicologia e beni musicali si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.

3.                  L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in

http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68424

4.                  Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dal  predetto Regolamento.

Art. 2 – Ammissione

1.                  Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica in Musicologia e beni musicali devono essere in possesso di un diploma di laurea in DAMS-curriculum Musica o in TCBC-curriculum Beni storico-musicali, salve restanti la normativa e le modalità previste dal D.M. n. 509 del 03.11.99.

2.         Per essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Musicologia e beni musicali devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a)      il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea Specialistica in Musicologia e beni musicali;

b)      un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, acquisita negli insegnamenti dei SSD seguenti: almeno tre insegnamenti di L-ART/07 (Musicologia e storia della musica); almeno un insegnamento di L-ART/08 (Etnomusicologia); almeno un insegnamento di L-ART/05 (Discipline dello spettacolo) oppure L-ART/06 (Cinema, fotografia e televisione); almeno un insegnamento di L-ART/01 (Storia dell'arte medievale) oppure L-ART/02 (Storia dell'arte moderna) oppure L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea).

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.

3.      Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in DAMS-curriculum musica e in TCBC-curriculum Beni storico-musicali sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Musicologia e beni musicali.

4.      Con specifico riferimento al D. L. 25 settembre 2002, n.212, art. 6, c. 3, nel quale si prevede l'ammissibilità ai corsi di laurea specialistica dei diplomati di Conservatorio in possesso di diploma di istruzione di secondo grado, il Consiglio di Corso di Studio valuterà caso per caso il riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini dell'ammissione.

5.      Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula potranno essere ammessi con delibera del Consiglio di Corso di studio, che valuterà i crediti acquisiti e determinerà i debiti formativi.

 

Art. 3 – Iscrizione

1.         La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di Laurea specialistica Musicologia e beni musicali in coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

 

Art. 4 - Organizzazione didattica

1.                  Il Corso di Laurea specialistica in Musicologia e beni musicali è organizzato in un unico curriculum.

2.                  Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in Musicologia e beni musicali, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica formativa sono definiti negli Allegati 2 e 3 che formano parte integrante del presente Regolamento.

3.                  Il Corso di Laurea specialistica in Musicologia e beni culturali adotta l’ordinamento semestrale.

4.                  I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati  annualmente dal Consiglio di Corso di studio con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.

Art. 5 - Accertamenti ed esami

1.                  Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull’attività svolta, test, presentazione di un prodotto multimediale, prova pratica.

2.                  Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di Corso di studio, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell’Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti,  anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

3.                  Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell’art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di studio, prima dell’inizio dell’Anno Accademico.

4.                  Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all’art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di studio delibera in merito al riconoscimento dei crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.

5.                  I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di studio dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 6 - Prova finale

1.                  La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta o di un prodotto multimediale accompagnato da una relazione scritta. La dissertazione o la relazione potranno essere redatte anche in una lingua straniera preventivamente concordata.

2.                  La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. Il prodotto multimediale dovrà essere presentato in un esemplare, accompagnato da una relazione in cinque copie, presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione o il prodotto multimediale dovranno essere approvati preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua firma.

3.                  La dissertazione o il prodotto multimediale saranno oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da cinque Docenti.

Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica

1.                  Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

 

Titolo II

Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1.                  L’iscrizione al Corso di laurea specialistica in Musicologia e beni musicali comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% delle attività previste.

2.                  Per quanto riguarda gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative il Consiglio di corso di studio valuterà le singole posizioni sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo per gli studenti a tempo parziale. La dispensa non potrà essere concessa per le attività di laboratorio e per il tirocinio.

Art. 8 - Piani di Studio

1.           Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2.           Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.

Art. 9 - Tutorato

1.                  Il Consiglio di Corso di studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di studio e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica.

1.         La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 11 - Valutazione del carico didattico

1.         Il Consiglio di Corso di studio, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio stesso, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

 

Titolo III

Norme finali e transitorie

Art. 12 - Modifiche al Regolamento

1.         Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

Ultime modifiche: venerdì, 14 febbraio 2014, 10:39