CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA ANTICA (93/S)

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA

 

REGOLAMENTO DIDATTICO

 

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

 

Art. 1. Finalità

1.      Il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica afferisce alla classe 93/S in Storia Antica. Il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.

2.      L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riportato in

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3.      Il presente Regolamento, in armonia con il regolamento didattico di Ateneo (RDA), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

 

Art. 2. Ammissione

1.      Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Storia Antica devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: laurea quadriennale in Lettere o in Storia; laurea triennale in Lettere, Storia, Archeologia.

2.      Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Storia antica devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a.       il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Storia antica;

b.      un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-ANT/02 – Storia greca, L-ANT/03 – Storia romana, M-STO/01 – Storia medievale.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.

3.      Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 509 del 3.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Storia, curriculum 1 (Storia generale), dell'Università di Padova, sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Storia Antica.

Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell'Università di Padova o di altre Università potranno essere ammessi su delibera del Consiglio di corso di studio che valuterà i criteri acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.

4.      Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.

 

Art. 3– Iscrizione

1.         La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Storia antica coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

 

Art. 4. Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica è organizzato in tre curricula, greco, romano e vicino-orientale.

2. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti per ciascun curriculum nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.

3.  Il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica è diviso in due semestri.

4. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio.

 

Art. 5. Accertamenti

1. Per ciascuna attività didattica è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo, oltre al voto, lo studente consegue i crediti attribuiti nell’attività didattica in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, test. Le modalità vengono precisate di anno in anno dal singolo docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di Studio prima dell’inizio dell’Anno Accademico.

3. Per le attività formative alle lettere d), e) f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 3.11.99, se svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Studio può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.

4.  I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni 6 dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di Studio dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.

 

Art. 6. Prova finale per il conseguimento del titolo

1. Si richiede l’elaborazione di un testo originale, in forma di dissertazione scritta, su un argomento specifico e qualificante in ambito greco, romano o vicino-orientale, di dimensioni congrue ai crediti previsti.

2. La dissertazione dovrà essere presentata in 5 copie presso la segreteria didattica del Corso di Studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione dovrà essere approvata preventivamente dal docente relatore e vidimata dalla sua firma.

3. La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame composta da cinque docenti.

 

Art. 7. Conseguimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui all'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

 

Titolo II

Norme di funzionamento

Art. 7. Obblighi di frequenza

1. L’iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Storia Antica comporta l’obbligo della frequenza.

2. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del RDA riguardanti la qualifica di studente a tempo parziale.

 

Art. 8. Piani di Studio

Ogni studente dovrà presentare al Consiglio di Corso di Studio un proprio Piano di Studio, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio stesso, previo esame da parte di una specifica commissione.

 

Art. 9. Tutorato

Il Consiglio di Corso di Studio organizza l’attività di Tutorato in conformità al regolamento di Ateneo.

 

Art. 10. Valutazione dell’attività didattica

La valutazione dell’attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

 

Art. 11.  Valutazione del carico didattico

Il Consiglio di Corso di Studio, previo parere della commissione paritetica del Consiglio di Corso di Studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

 

Titolo III

Norme finali e transitorie

 

Art. 12. Modifiche al regolamento.

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea o di almeno un terzo dei suoi componenti; le modifiche dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà produrranno verifiche o integrazioni al presente Regolamento.

 

Ultime modifiche: venerdì, 14 febbraio 2014, 10:53