CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

 

REGOLAMENTO DIDATTICO

 

 

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

 

Art. 1 - Finalità

1.                   Il Corso di Laurea specialistica in Storia moderna e contemporanea afferisce alla Classe 94/S - Storia contemporanea e si svolge nelle Facoltà di Lettere e Filosofia. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in

http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=googol&anno=2007&corso=68432

2.                   Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

 

Art. 2 - Ammissione

1.                Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica in Storia moderna e contemporaneadevono essere in possesso di uno dei

seguenti diplomi di laurea: Storia, Lettere, Filosofia, Scienze della comunicazione, Lingue e letterature straniere, Scienze politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Statistica, Scienze dell’educazione o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2.             Per essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Storia moderna e contemporanea devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a)       il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea Specialistica in Storia moderna e contemporanea;

b)       un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, acquisita negli insegnamenti seguenti: M-STO/02: Storia moderna, Storia della storiografia moderna, Storia degli antichi stati italiani; M-STO/04: Storia contemporanea, Storia del Risorgimento, Storia del giornalismo; SECS-P/12: Storia economica, Storia economica europea.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione aurunnale del terzo anno di corso.

3.             Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Storia, nei curricula 1)            Storia e 3) Storia delle culture dell’Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Storia moderna e

contemporanea.

4.             I crediti precedentemente acquisiti negli altri curricula del corso di laurea triennale in Storia, negli altri corsi di laurea e nei corsi di laurea

quadriennali, saranno riconosciuti da una commissione nominata dal Consiglio di corso di studio.

5.              Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.

 

Art. 3   Iscrizione

1.             La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di Laurea specialistica in Storia moderna e contemporaneacoincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

 

 

Art. 4 - Organizzazione didattica

1.                   Il Corso di Laurea specialistica in Storia moderna e contemporanea è organizzato in un unico curriculum.

2.                   Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in Storia moderna e contemporanea, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici e i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica sono definiti nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Corso di Laurea specialistica in Storia moderna e contemporanea adotta l’ordinamento semestrale.

3.                   I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati  annualmente dal Consiglio di corso di studio con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino. Altri eventuali insegnamenti potranno essere istituiti successivamente, secondo necessità, per il secondo semestre.

 

Art. 5 - Accertamenti ed esami

 

1.                Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano, per ogni insegnamento, un esame finale

o altre forme di accertamento, con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di

laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull’attività svolta, test, prova pratica.

2.                I quattro insegnamenti di Storiografia, metodologia e fonti dell’età moderna,  Storiografia, metodologia e fonti dell’età contemporanea , Storia

d’Europa nell’età moderna e Storia d’Europa nell’età contemporanea (n. 1, 2, 3, 4 dell’Allegato 2) sono obbligatori e propedeutici, e dovranno essere compresi nel primo anno di corso nel piano di studio dello studente.

Nei casi in cui sia prevista la scelta tra i moduli compresi in diversi insegnamenti, s’intende che un modulo B può essere scelto soltanto

congiuntamente al rispettivo modulo A.

3.                Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di

corso di studio, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell’Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi

crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto  finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

4.                Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f)

dell’art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di corso di studio, prima dell’inizio dell’Anno Accademico.

5.                Per le attività  formative delle lettere d), e) ed f), di cui all’art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di studio può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.

6.                I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di corso di studio dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

 

Art. 6 - Prova finale

1.                   La prova finale consiste nella presentazione di una dissertazione scritta elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore.

2.                   La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione dovrà essere approvata preventivamente dal docente relatore e vidimata dalla sua firma.

3.                   La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da cinque docenti.

 

Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami e accertamenti di cui ai Commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale, ed eventuale distinzione della lode.

 

 

 

Titolo II

Norme di funzionamento

 

Art. 7 - Piani di Studio

1.              Lo studente è tenuto a concordare il piano di studio, preferibilmente entro il primo anno di corso,  con il docente relatore della tesi di laurea, che normalmente assume la funzione di tutor. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 possono essere effettuate autonomamente dallo studente.

2.              Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare apposito Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.

 

Art. 8 - Tutorato

Il Consiglio di corso di studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di studio e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

 

Art. 9 - Valutazione dell'attività didattica.

                La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

 

Art. 10 - Valutazione del carico didattico

              Il Consiglio di corso di studio,  previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di corso di studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

 

 

Titolo III

Norme finali e transitorie

 

Art. 11 - Modifiche al Regolamento

 

              Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di corso di studio.

Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

Ultime modifiche: venerdì, 14 febbraio 2014, 11:04