CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE
REGOLAMENTO DIDATTICO
Titolo I
Finalità e ordinamento didattico
Art. 1 –Finalità
1. Il Corso di Laurea specialistica (CLS) in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE afferisce alla Classe 67/S – Scienze della comunicazione sociale e istituzionale.
2. Il CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE si svolge nelle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze politiche.
3. L’ordinamento didattico con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in
http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68450
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.
Art. 2 – Ammissione
Gli studenti che intendono iscriversi al CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: laurea triennale nella Classe 14 – Scienze della comunicazione; ogni altra laurea triennale rilasciata dalle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze politiche; laurea quadriennale in Scienze della comunicazione. Possono inoltre essere iscritti studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, purché riconosciuti idonei dal Consiglio di Corso di Studio in base alla normativa vigente.
1. Per essere ammessi al CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE;
b) un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti dei SSD seguenti: L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana, SPS/04 – Scienza politica, SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.
3. Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione (classe XIV), curriculum in Comunicazione pubblica,dell’Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE.
Per i laureati della stessa classe XIV (Scienze della comunicazione), curriculum in Comunicazione d’impresa e classe XIV (Scienze della comunicazione), curriculum in Comunicazione di massadell’Università di Padova, il riconoscimento dei crediti acquisiti nel triennio non è totale, ma corrisponde a 142 per Comunicazione d’impresa e 139 CFU per Comunicazione di massa.
Gli studenti in possesso di diploma di laurea quadriennale in Scienze della comunicazione, di diploma di laurea triennale nelle altre lauree delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze politiche, di diploma di laurea triennale nella classe XIV conseguito presso altre Università potranno essere ammessi su deliberazione del Consiglio di corso di studio che valuterà i crediti acquisiti e determinerà eventuali debiti formativi.
4. Per l'ammissione al CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE gli studenti devono possedere abilità di comprensione di testi in lingua italiana e in lingua inglese e conoscenze nelle seguente aree: lingua italiana e letterature moderne; storia; comunicazioni di massa; economia; diritto della comunicazione; sociologia; psicologia; informatica; cinema, teatro e musica.
5. Su delibera del Consiglio di Corso di studio, le conoscenze richieste per l’immatricolazione possono essere oggetto di accertamento tramite un test a scelta multipla.
6. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno del biennio prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.
Art. 3 –Iscrizione
La data di scadenza per l'iscrizione al CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.
Art. 4 - Organizzazione didattica
1. Le attività didattiche previste per il CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l’articolazione negli anni di corso, sono definiti nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Il CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE adotta l’ordinamento semestrale.
3. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di studio con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.
Art. 5 - Accertamenti ed esami
1. Per ciascuna attività didattica indicata nell’Allegato 2 è previsto, a conclusione dell’intero percorso previsto, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi con eventuale lode. Sono possibili accertamenti in itinere. L’esame finale può essere sostituito da esami parziali al termine di ogni modulo in cui è suddiviso il corso. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: colloqui, prove scritte, relazione scritte o orali sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche.
2. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell’Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.
3. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell’art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di studio, prima dell’inizio dell’Anno Accademico.
4. Per le attività formative delle lettere d), e) ed f), di cui all’art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di studio può deliberare in merito al riconoscimento dei crediti acquisiti per ciascuna delle categorie di cui sopra.
5. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di studio verificherà l’eventuale obsolescenza dei contenuti culturali e deciderà se confermare, anche solo parzialmente, i crediti e i voti acquisiti.
Art. 6 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta o di un prodotto multimediale accompagnato da una relazione scritta. La dissertazione o la relazione potranno essere redatte anche in una lingua straniera preventivamente concordata.
2. La dissertazione dovrà essere presentata in quattro copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. Il prodotto multimediale dovrà essere presentato in un esemplare, accompagnato da una relazione in quattro copie, presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione o il prodotto multimediale dovranno essere approvati preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua firma.
3. La discussione della tesi avverrà pubblicamente davanti a una Commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del corso e composta da cinque Docenti.
Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica
Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.
Titolo II
Norme di funzionamento
Art. 7 – Obblighi di frequenza
1. L’iscrizione al CLS in COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% delle attività previste.
2. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti la qualifica di studente a tempo parziale.
Art. 8 - Piani di Studio
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegati 1 e 2) non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio, previo esame da parte di una apposita Commissione, denominata “Commissione Piani di Studio e Tutorato”.
Art. 9 - Tutorato
Il Consiglio di corso di studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è svolta dalla Commissione di cui all’Art. 8 e coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di studio, che provvede a sorvegliarne il funzionamento e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.
Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica.
La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Art. 11 - Valutazione del carico didattico
Il Consiglio di Corso di studio, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di Corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.
Titolo III
Norme finali e transitorie
Art. 12 - Modifiche al Regolamento
Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Corso di studio.
Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.